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Aggiornamenti normativi
Vallo della Lucania, mancata vigilanza sulla fideiussione. Polizza contraffatta,...
Vallo della Lucania, mancata vigilanza sulla fideiussione. Polizza contraffatta, nessuna verifica Con atto del Presidente del 10 aprile 2024, Anac è intervenuta nei confronti del consorzio di miglioramento fondiario valiese. Mancata vigilanza sulla fideiussione e non adeguata verifica sulla genuinità della polizza, rileva l’Autorità. Si tratta dell’appalto di miglioramento e adeguamento del sistema irriguo Vallo della Lucania, alimentato dalla dighe Carmine e Nocellito nel Comune di Cannalonga per un importo di 5.967.603 euro. [[CASESTUDY]] Secondo Anac, vi è stata “non adeguatezza delle misure utilizzate dalla stazione appaltante in merito alle omesse verifiche, propedeutiche all’erogazione dell'anticipazione, in ordine alla idoneità della polizza fideiussoria al fine di assicurare l’operatività della garanzia, a causa dell’inosservanza dei doveri di dilige...
Vallo della Lucania, mancata vigilanza sulla fideiussione. Polizza contraffatta, nessuna verifica Con atto del Presidente del 10 aprile 2024, Anac è intervenuta nei confronti del consorzio di miglioramento fondiario valiese. Mancata vigilanza sulla fideiussione e non adeguata verifica sulla genuinità della polizza, rileva l’Autorità. Si tratta dell’appalto di miglioramento e adeguamento del sistema irriguo Vallo della Lucania, alimentato dalla dighe Carmine e Nocellito nel Comune di Cannalonga per un importo di 5.967.603 euro. [[CASESTUDY]] Secondo Anac, vi è stata “non adeguatezza delle misure utilizzate dalla stazione appaltante in merito alle omesse verifiche, propedeutiche all’erogazione dell'anticipazione, in ordine alla idoneità della polizza fideiussoria al fine di assicurare l’operatività della garanzia, a causa dell’inosservanza dei doveri di dilige...
La motivazione del provvedimento è il presupposto del legittimo esercizio del potere...
Repetita iuvant. La motivazione del provvedimento è il presupposto, il fondamento, il baricentro e l’essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo. Questo quanto ribadito da Tar Lazio, Roma, Sez. II ter, 26/04/2024, n. 8243:Si rammenta, per contro, che “La funzione della motivazione del provvedimento amministrativo è quella di consentire al cittadino la ricostruzione dell’iter logico-giuridico attraverso cui l’Amministrazione si è determinata ad adottare un atto, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni; occorre, in altri termini, che l’autorità emanante ponga il destinatario dell’atto amministrativo in condizione di conoscere le ragioni ad esso sottese” (T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. II, 01/10/2020, n.879) costituendo, la motivazione del provvedimento, “il presupposto, il fondament...
Repetita iuvant. La motivazione del provvedimento è il presupposto, il fondamento, il baricentro e l’essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo. Questo quanto ribadito da Tar Lazio, Roma, Sez. II ter, 26/04/2024, n. 8243:Si rammenta, per contro, che “La funzione della motivazione del provvedimento amministrativo è quella di consentire al cittadino la ricostruzione dell’iter logico-giuridico attraverso cui l’Amministrazione si è determinata ad adottare un atto, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni; occorre, in altri termini, che l’autorità emanante ponga il destinatario dell’atto amministrativo in condizione di conoscere le ragioni ad esso sottese” (T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. II, 01/10/2020, n.879) costituendo, la motivazione del provvedimento, “il presupposto, il fondament...
Guardiania Istituti Fisioterapici Ospitalieri: varianti ingiustificate e carenza...
Le prestazioni extracontrattuali che non sono necessarie alla completa o migliore esecuzione delle prestazioni previste nel contratto di appalto, danno luogo a servizi diversi che, seppure legati all’appalto iniziale da una qualche connessione, sono autonomi rispetto ad esso, assumendo un’individualità distinta da quella delle prestazioni del contratto originario. Tali prestazioni non possono formare oggetto di variante ed essere affidate sotto questa forma all’appaltatore originario, perché si configurerebbe un affidamento diretto di un nuovo servizio.Lo ha ribadito Anac con la delibera n.180 del 10 aprile 2024, intervenendo su un appalto di servizio di guardiania affidato dagli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma a RTI Italpol Servizi Fiduciari. [[CASESTUDY]] La variante in corso d'opera Tali Istituti – scrive l’Autorit...
Le prestazioni extracontrattuali che non sono necessarie alla completa o migliore esecuzione delle prestazioni previste nel contratto di appalto, danno luogo a servizi diversi che, seppure legati all’appalto iniziale da una qualche connessione, sono autonomi rispetto ad esso, assumendo un’individualità distinta da quella delle prestazioni del contratto originario. Tali prestazioni non possono formare oggetto di variante ed essere affidate sotto questa forma all’appaltatore originario, perché si configurerebbe un affidamento diretto di un nuovo servizio.Lo ha ribadito Anac con la delibera n.180 del 10 aprile 2024, intervenendo su un appalto di servizio di guardiania affidato dagli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma a RTI Italpol Servizi Fiduciari. [[CASESTUDY]] La variante in corso d'opera Tali Istituti – scrive l’Autorit...
Il mancato pagamento delle sanzioni irrogate a seguito dell’omesso versamento del...
Ritenendo l’aggiudicazione illegittima, la seconda classificata l’ha impugnata lamentando che si sarebbe dovuta escludere l’aggiudicataria dalla gara, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sia perché priva del requisito della regolarità fiscale, sia per non aver dichiarato tale carenza. In particolare, in relazione a un precedente giudizio davanti al Consiglio di Stato non sarebbe stato tempestivamente versato il contributo unificato, per cui la Segreteria della Sezione del Consiglio di Stato avrebbe notificato, alle due suddette società, l’invito di pagamento, con l’indicazione delle sanzioni dovute per il caso di ulteriori ritardi nell’adempiere. Al momento della presentazione dell’offerta relativa alla gara per cui è causa, sarebbe stato corrisposto il contributo unificato, ma non le sanzio...
Ritenendo l’aggiudicazione illegittima, la seconda classificata l’ha impugnata lamentando che si sarebbe dovuta escludere l’aggiudicataria dalla gara, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sia perché priva del requisito della regolarità fiscale, sia per non aver dichiarato tale carenza. In particolare, in relazione a un precedente giudizio davanti al Consiglio di Stato non sarebbe stato tempestivamente versato il contributo unificato, per cui la Segreteria della Sezione del Consiglio di Stato avrebbe notificato, alle due suddette società, l’invito di pagamento, con l’indicazione delle sanzioni dovute per il caso di ulteriori ritardi nell’adempiere. Al momento della presentazione dell’offerta relativa alla gara per cui è causa, sarebbe stato corrisposto il contributo unificato, ma non le sanzio...
L’art. 108 del nuovo Codice non reca più la necessità generalizzata di procedere...
Nel nuovo Codice non è esplicitata una norma analoga al vecchio articolo 95 comma 10 (Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d)). Dal tono letterale dell’articolo 110 del nuovo codice potrebbe anche essere ragionevole sostenere che debba essere sempre effettuata la verifica sui costi della manodopera. (La verifica prevista dall’art. 95 c. 10 va sempre effettuata anche se l’offerta non è anomala. Tar Piemonte, Sez. II, 13/10/2020, n. 600). [[CASESTUDY]] Perché l’articolo 110 prevede al comma 5 un «oppure» che dispone l’esclusione dell’offerta in quanto anormalmente bassa se: a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla norma...
Nel nuovo Codice non è esplicitata una norma analoga al vecchio articolo 95 comma 10 (Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d)). Dal tono letterale dell’articolo 110 del nuovo codice potrebbe anche essere ragionevole sostenere che debba essere sempre effettuata la verifica sui costi della manodopera. (La verifica prevista dall’art. 95 c. 10 va sempre effettuata anche se l’offerta non è anomala. Tar Piemonte, Sez. II, 13/10/2020, n. 600). [[CASESTUDY]] Perché l’articolo 110 prevede al comma 5 un «oppure» che dispone l’esclusione dell’offerta in quanto anormalmente bassa se: a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla norma...
MIT: importo della manodopera e ribasso d'asta
Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 17 aprile 2024 n. 2505, ha risposto al seguente quesito: A norma del comma 14 dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023, "Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale". Il nuovo Codice, quindi, letteralmente, esclude dall'assoggettabilità a ribasso non più solo i costi della sicurezza, ma anche i costi della manodopera. Ciò posto, alla luce del riscontro al Quesito C...
Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 17 aprile 2024 n. 2505, ha risposto al seguente quesito: A norma del comma 14 dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023, "Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale". Il nuovo Codice, quindi, letteralmente, esclude dall'assoggettabilità a ribasso non più solo i costi della sicurezza, ma anche i costi della manodopera. Ciò posto, alla luce del riscontro al Quesito C...
Equo compenso, intervenga con urgenza il Legislatore. Nota a Cabina di Regia e ai...
Equo compenso, intervenga con urgenza il Legislatore. Nota Anac a Cabina di Regia e ministri Economia e Infrastrutture Anac interviene nuovamente con un invito alla Cabina di Regia affinché si proceda con urgenza a fare chiarezza sulla questione dell’equo compenso. “La questione è rilevante e necessita di tempestiva soluzione” scrive Anac nel testo inviato anche al Ministro dell’Economia e al Ministro delle Infrastrutture. “E’ estremamente urgente un intervento interpretativo o normativo delle Istituzioni che possa consentire la corretta e uniforme applicazione della normativa di riferimento”.“In mancanza di diverse indicazioni interpretative – viene scritto nella nota - Anac procederà aderendo alle opzioni regolatorie ritenute più adeguate”. [[CASESTUDY]] Requisiti speciali per la partecipazione alle garePer quanto riguarda i requisiti speciali per la partecipazi...
Equo compenso, intervenga con urgenza il Legislatore. Nota Anac a Cabina di Regia e ministri Economia e Infrastrutture Anac interviene nuovamente con un invito alla Cabina di Regia affinché si proceda con urgenza a fare chiarezza sulla questione dell’equo compenso. “La questione è rilevante e necessita di tempestiva soluzione” scrive Anac nel testo inviato anche al Ministro dell’Economia e al Ministro delle Infrastrutture. “E’ estremamente urgente un intervento interpretativo o normativo delle Istituzioni che possa consentire la corretta e uniforme applicazione della normativa di riferimento”.“In mancanza di diverse indicazioni interpretative – viene scritto nella nota - Anac procederà aderendo alle opzioni regolatorie ritenute più adeguate”. [[CASESTUDY]] Requisiti speciali per la partecipazione alle garePer quanto riguarda i requisiti speciali per la partecipazi...
L’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36 del 2023 si impone, mediante il principio dell’eterointegrazione,...
L’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36 del 2023 prevede che: “Nell’offerta economica l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale”. La ricorrente osservava che l’aggiudicataria, nel formulare la propria offerta, si era limitata ad indicare alla lettera a) l’importo totale che richiedeva per l’esecuzione del servizio ed alla lettera b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ma non aveva indicato i costi della manodopera. In dipendenza di tale omissione, secondo la ricorrente l’aggiudicataria doveva essere esclusa in quanto l’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36 del 2023 impone di indicare, a pena di esclusione...
L’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36 del 2023 prevede che: “Nell’offerta economica l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale”. La ricorrente osservava che l’aggiudicataria, nel formulare la propria offerta, si era limitata ad indicare alla lettera a) l’importo totale che richiedeva per l’esecuzione del servizio ed alla lettera b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ma non aveva indicato i costi della manodopera. In dipendenza di tale omissione, secondo la ricorrente l’aggiudicataria doveva essere esclusa in quanto l’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36 del 2023 impone di indicare, a pena di esclusione...
Provvedimento interdittivo antimafia: aggiudicazione annullata
L'istanza presentata dall'Amministrazione Provinciale di Caserta riguarda una procedura aperta per interventi di adeguamento sismico e messa in sicurezza di un istituto scolastico. La stazione appaltante ha ricevuto un provvedimento interdittivo antimafia nei confronti della società aggiudicataria, ma nessun contratto è stato ancora stipulato. [[CASESTUDY]] Si chiede quale azione intraprendere. Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera del 26 marzo 2024, n. 159 ha decretato che, in presenza di un provvedimento interdittivo, la stazione appaltante deve annullare l'aggiudicazione anche se è intervenuta dopo l'aggiudicazione stessa. La legge stabilisce che le informazioni antimafia costituiscono motivo di esclusione dalla gara, anche se sono pervenute successivamente. La redazione di TuttoGare PA del 23/04/2024 [[NEWSLETTER]]...
L'istanza presentata dall'Amministrazione Provinciale di Caserta riguarda una procedura aperta per interventi di adeguamento sismico e messa in sicurezza di un istituto scolastico. La stazione appaltante ha ricevuto un provvedimento interdittivo antimafia nei confronti della società aggiudicataria, ma nessun contratto è stato ancora stipulato. [[CASESTUDY]] Si chiede quale azione intraprendere. Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera del 26 marzo 2024, n. 159 ha decretato che, in presenza di un provvedimento interdittivo, la stazione appaltante deve annullare l'aggiudicazione anche se è intervenuta dopo l'aggiudicazione stessa. La legge stabilisce che le informazioni antimafia costituiscono motivo di esclusione dalla gara, anche se sono pervenute successivamente. La redazione di TuttoGare PA del 23/04/2024 [[NEWSLETTER]]...
MIT: linee guida ministeriali per Collegio Consultivo Tecnico
Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 17 aprile 2024 n. 2643, ha risposto al seguente quesito: La stazione appaltante nel 2021 ha approvato proprie linee guida per la costituzione di un CCT obbligatorio, definendo anche i compensi per i componenti del collegio, in misura molto inferiore a quanto previsto nel decreto ministeriale che ha poi approvato le linee guida ex art. 6, comma 8 bis DL 76/2020. A seguito della procedura, il collegio si è costituito nel 2023 Si chiede quale sia la soluzione corretta: 1) le parti (stazione appaltante e affidatario) sono obbligati ad applicare i compensi previsti nelle linee guida ministeriali 2) le parti hanno facoltà di applicare i compensi previsti nelle linee guida ministeriali ma non sono obbligati [[CASESTUDY]] Risposta aggiornata Il compenso per i compone...
Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 17 aprile 2024 n. 2643, ha risposto al seguente quesito: La stazione appaltante nel 2021 ha approvato proprie linee guida per la costituzione di un CCT obbligatorio, definendo anche i compensi per i componenti del collegio, in misura molto inferiore a quanto previsto nel decreto ministeriale che ha poi approvato le linee guida ex art. 6, comma 8 bis DL 76/2020. A seguito della procedura, il collegio si è costituito nel 2023 Si chiede quale sia la soluzione corretta: 1) le parti (stazione appaltante e affidatario) sono obbligati ad applicare i compensi previsti nelle linee guida ministeriali 2) le parti hanno facoltà di applicare i compensi previsti nelle linee guida ministeriali ma non sono obbligati [[CASESTUDY]] Risposta aggiornata Il compenso per i compone...
Nei rapporti con la pubblica amministrazione i certificati e gli atti di notorietà...
Sulla base dell’art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000 le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati, in quanto nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. Lo ribadisce, respingendo il ricorso, Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 20/04/2024, n. 1477: Con riferimento al requisito della presenza del coordinatore con adeguata esperienza si ha, invece, un mero riferimento alla “richiesta” del “certificato attestante l’anzianità di servizio”, che fa sorgere il dubbio se si estendeva la disciplina prevista per la comprova dell’esecuzione di servizi analoghi e, pertanto, se, in caso di prestazione a favore di soggetti pubblici, poteva amme...
Sulla base dell’art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000 le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati, in quanto nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. Lo ribadisce, respingendo il ricorso, Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 20/04/2024, n. 1477: Con riferimento al requisito della presenza del coordinatore con adeguata esperienza si ha, invece, un mero riferimento alla “richiesta” del “certificato attestante l’anzianità di servizio”, che fa sorgere il dubbio se si estendeva la disciplina prevista per la comprova dell’esecuzione di servizi analoghi e, pertanto, se, in caso di prestazione a favore di soggetti pubblici, poteva amme...
Pagamento fatture a 120 giorni? No, a 30 giorni. La stazione appaltante non può...
Pagamento fatture a 120 giorni? No, a 30 giorni. La stazione appaltante non può modificare la legge Una stazione appaltante può indicare nel contratto di un appalto di servizi che intende pagare le fatture a centoventi giorni, e non a trenta come stabilito dalla normativa?No, l’autonomia dell’ente non può condurre a discostarsi dalla normativa vigente. Pertanto, vale il termine dei trenta giorni per il pagamento delle fatture, e non 120 giorni. [[CASESTUDY]] Lo ha stabilito Autorità Nazionale Anticorruzione con il Parere di funzione consultiva n.4 - 2024 rispondendo a una richiesta di parere sulla disciplina dei termini di pagamento.L’Anac ha ritenuto che la disciplina di gara nel caso di specie potesse essere eterointegrata dalla normativa di riferimento, processo attraverso cui il riferimento ai “centoventi giorni” di pagamento deve essere inteso quale “trenta gior...
Pagamento fatture a 120 giorni? No, a 30 giorni. La stazione appaltante non può modificare la legge Una stazione appaltante può indicare nel contratto di un appalto di servizi che intende pagare le fatture a centoventi giorni, e non a trenta come stabilito dalla normativa?No, l’autonomia dell’ente non può condurre a discostarsi dalla normativa vigente. Pertanto, vale il termine dei trenta giorni per il pagamento delle fatture, e non 120 giorni. [[CASESTUDY]] Lo ha stabilito Autorità Nazionale Anticorruzione con il Parere di funzione consultiva n.4 - 2024 rispondendo a una richiesta di parere sulla disciplina dei termini di pagamento.L’Anac ha ritenuto che la disciplina di gara nel caso di specie potesse essere eterointegrata dalla normativa di riferimento, processo attraverso cui il riferimento ai “centoventi giorni” di pagamento deve essere inteso quale “trenta gior...